Art. 57.

      1. Le somme riscosse per diritti, indennità di trasferta e percentuali sono amministrate dall'ufficiale giudiziario dirigente, il quale è l'unico responsabile. In caso di mancanza o di impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente, provvede alla sostituzione il capo dell'ufficio giudiziario.

 

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      2. L'ufficiale giudiziario o, se nominato, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per spese di ufficio il 3 per cento delle somme di cui al comma 1. Egli amministra le somme a tale fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio giudiziario, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo.
      3. Qualora l'importo delle somme di cui ai commi 1 e 2 sia di notevole entità, il capo dell'ufficio giudiziario può disporre il deposito in conto corrente postale o bancario.